Migrazioni climatiche: sfide giuridiche per un fenomeno in crescita

Fonte: the Guardian | Abitanti sul letto di un fiume in secca in Bangladesh.

Il cambiamento climatico costringe milioni di persone a migrare. Proteggerle è una sfida urgente che richiede nuovi sviluppi normativi.

Cambiamento climatico e migrazioni: una nuova frontiera dei Diritti Umani

Il nesso tra cambiamento climatico e diritti umani è ormai largamente riconosciuto. L’innalzamento delle temperature e gli eventi climatici estremi rappresentano una seria minaccia per la vita degli esseri umani e il godimento dei diritti fondamentali, quali il diritto alla salute, all’acqua e al cibo. A causa di questi rischi, sempre più persone si trovano costrette ad abbandonare le proprie case e a migrare all’interno del loro Paese o attraversare un confine internazionale: sono i cosiddetti migranti climatici.

Da sempre nella storia i cambiamenti ambientali hanno costretto popolazioni a spostarsi, tuttavia questi spostamenti erano piuttosto circoscritti, essendo legati perlopiù a catastrofi naturali specifiche, come un terremoto, e non in continua crescita a causa dell’espansione di un fenomeno che ha cause anche antropogeniche. La maggior parte delle migrazioni per motivi climatici avviene internamente, con 7.7 milioni di persone sfollate in 82 Paesi solo nel 2023, secondo l’Internal Displacement Monitoring Centre, che potrebbero superare quota 1 milione entro il 2050. Tuttavia, gli impatti crescenti del cambiamento climatico contribuiscono a rendere certe aree sempre più inabitabili, spingendo molti a recarsi in un altro Stato per cercare una qualche forma di protezione. L’aggravarsi del problema ha quindi aperto la questione di come proteggere i migranti climatici internazionali alla luce del presente quadro normativo.

Fonte: IDMC | Mappatura delle 7.7 milioni di persone sfollate internamente per disastri ambientali.

Lo stato attuale dei “rifugiati climatici” o migranti climatici internazionali

Il 20 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha rilasciato un messaggio in cui ha sottolineato la necessità di onorare la forza e il coraggio dei rifugiati e di intensificare gli sforzi per proteggerli. Sebbene egli abbia fatto riferimento anche alle migrazioni forzate dal cambiamento climatico, la categoria del “rifugiato climatico” non esiste giuridicamente, e questo è indice del vuoto normativo in materia. 

Infatti, benchè la figura del rifugiato sia inquadrata giuridicamente a livello internazionale dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, che specifica i loro diritti e gli obblighi di protezione degli Stati nei loro confronti, essa non si applica ai “rifugiati climatici”, in quanto non prevede gli effetti del cambiamento climatico come causa di un giustificato timore di persecuzione. Anche all’interno del sistema di asilo dell’Unione Europea, nonostante la recente riforma, non è contemplato nessun meccanismo specifico volto a regolare questo fenomeno. 

È chiaro che, in quanto individui, i migranti climatici godono dei diritti umani fondamentali, che potrebbero quindi costituire una base normativa utile per garantire loro una qualche forma di tutela, come del resto è stato chiarito dal caso Teitiota c. Nuova Zelanda. Nel caso di specie, il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite  aveva infatti affermato che dall’interpretazione degli articoli 6 (diritto alla vita) e 7 (diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti) del Patto Internazionale sui Diritti civili e politici può essere dedotta l’applicazione del principio di non-refoulement anche nei confronti dei migranti climatici. In particolare, veniva stabilito per gli Stati il divieto di respingere coloro che, a causa del cambiamento climatico, riscontrassero una minaccia dei propri diritti ai sensi degli articoli sopra citati. Tuttavia, questo può avvenire solo di fronte a specifiche condizioni, che non sono così facili da soddisfare e che in effetti erano state giudicate assenti anche nel caso Teitiota.

Questa situazione rende quindi difficile garantire un’adeguata protezione per tutte le persone che abbandonano la propria casa perché costrette a farlo da eventi climatici estremi, quali l’innalzamento del livello del mare e periodi di siccità prolungata. Affinché ciò possa venire è perciò necessaria un’evoluzione a livello normativo.

Le soluzioni possibili 

A prima vista, la soluzione più immediata potrebbe apparire quella di riformare la Convenzione di Ginevra del 1951, introducendo la categoria dei rifugiati climatici. In realtà, è stato sottolineato che aprire questo strumento alla rinegoziazione potrebbe indebolirne la portata nei confronti di coloro che attualmente godono dello status di rifugiato. Inoltre, una sua eventuale modifica richiederebbe che gli Stati procedessero nuovamente alla ratifica, un processo non sempre così immediato. 

A livello internazionale, lo scenario più realistico che si può ad oggi immaginare è perciò che il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nomini un Relatore Speciale in materia. Questa figura fornirebbe linee guida chiare agli Stati sulle obbligazioni che possiedono nei confronti dei migranti climatici ed esplorerebbe le possibilità per aumentare la loro tutela, suggerendo le misure più opportune da mettere in pratica. 

In alternativa, si può ipotizzare che gli Stati decidano di rispondere pragmaticamente al fenomeno attraverso accordi bilaterali che favoriscano lo spostamento di persone colpite dagli effetti del cambiamento climatico verso i Paesi vicini in modo sicuro e protetto. L’esempio portante è qui quello dell’accordo sulla mobilità climatica concluso tra l’Australia e lo stato insulare polinesiano di Tuvalu nel novembre 2023. Secondo l’accordo, i cittadini di Tuvalu, in ragione delle minacce poste dalla crisi climatica al loro territorio, potranno recarsi in Australia per vivere, studiare e lavorare e al momento dell’arrivo avranno accesso all’istruzione, alla sanità, al reddito chiave e al sostegno familiare (art. 3.1). Questa soluzione non fa riferimento alla nozione di rifugiato e non si basa direttamente sui principi di diritto internazionale in materia, configurandosi piuttosto come un particolare tipo di visto, che garantisce però una protezione per certi versi simile a quella cui hanno diritto i rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra, per esempio in termini di accesso all’educazione (art. 22) e all’assistenza pubblica (art. 23). È verosimile che questo approccio, essendo più semplice da mettere in atto rispetto ad una riforma del quadro giuridico internazionale nel suo insieme, possa ottenere nuove applicazioni in futuro e che quindi l’esempio di Australia e Tuvalu apra la strada ad accordi simili nella regione del Pacifico – particolarmente esposta ai cambiamenti climatici – e oltre.

Infine, nel peggiore dei casi, in assenza di azioni specifiche da parte degli Stati, potrebbe persistere l’attuale vuoto normativo. Questo risulterebbe molto problematico alla luce del fatto che le migrazioni internazionali indotte dal cambiamento climatico non solo sono in aumento, ma spesso costituiscono anche una potenziale causa di conflitti o esacerbazione di tensioni latenti. 

Tuttavia, la Comunità Internazionale sembra ormai essere ben consapevole delle interconnessioni tra cambiamenti climatici e migrazioni, e questo fa quindi ipotizzare che esista una volontà di muoversi verso una risoluzione del problema. Infatti, se ne parla sempre più spesso all’interno dei contesti multilaterali e si è già cercato in passato di mettere in atto soluzioni concrete volte a garantire protezione alle persone costrette a migrare all’estero a causa del cambiamento climatico, per esempio attraverso l’Iniziativa Nansen, attiva dal 2012 al 2015. Inoltre, attenzione sul fenomeno è stata portata anche all’interno del Patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare del 2018, che non è però uno strumento giuridico vincolante. 

La sfida di predisporre una protezione efficace dei migranti climatici è dunque ancora aperta e richiede di essere affrontata, resta da vedere come gli Stati decidano di farlo. 

Latest from LAW & RIGHTS