IL REGIME GLOBALE DI SAZIONI DELL’UE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI FUNZIONA?

10 mins read

L’Unione europea si è dotata, recentemente, di un regime globale di sanzioni in materia di diritti umani. Tale quadro sanzionatorio le ha, così, permesso di sanzionare individui, entità e organismi ritenuti responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani, senza colpire direttamente la popolazione civile e pregiudicare le relazioni commerciali con gli Stati di nazionalità.

L’Unione europea si è dotata, per la prima volta, di un quadro che le consente di prendere misure restrittive mirate nei confronti di persone, entità e organismi – soggetti statali e non statali – responsabili o indirettamente coinvolti, in gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo, indipendentemente dal luogo in cui avvengono.

Nel novembre 2020, Consiglio aveva già approvato il piano d’azione dell’UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, in cui la Commissione europea impegnava l’UE a predisporre un nuovo regime orizzontale globale di sanzioni in materia di diritti umani per contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo.

Un mese dopo, il Consiglio ha adottato una Decisione e un Regolamento che istituiscono il regime globale europeo di sanzioni in materia di diritti umani. A tal proposito, anche il Parlamento europeo si è espresso positivamente, definendolo uno strumento di integrazione essenziale degli strumenti dell’UE in materia di diritti umani e politica estera, che rafforza il ruolo dell’Unione come attore globale nell’ambito dei diritti umani.

Cosa prevede il regime globale di sanzioni per violazioni dei diritti umani? 

Il quadro per le misure restrittive mirate si applica, innanzitutto, a gravi violazioni o gravi abusi dei diritti umani, quali il genocidio, i crimini contro l’umanità, la tortura, la schiavitù, le uccisioni extragiudiziali, gli arresti o le detenzioni arbitrarie.

Inoltre, possono rientrare nell’ambito di applicazione del regime di sanzioni anche le violazioni o gli abusi dei diritti umani, quali la tratta di esseri umani, la violenza sessuale e di genere, eventuali violazioni o abusi della libertà di riunione pacifica e di associazione, di opinione e di espressione e la libertà di religione o di credo.

Queste categorie di diritti violati trovano applicazione nel nuovo regime, in particolare, quando la loro violazione avviene in modo diffuso, sistematico o sono motivo di seria preoccupazione per quanto concerne gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune dell’UE (PESC) – stabiliti all’articolo 21 TUE (art. 2 del Regolamento e art. 1 della Decisione).

Le misure prevedono il divieto di ingresso e transito nei confronti delle persone fisiche e il congelamento di fondi e risorse economiche applicabile alle persone fisiche o giuridiche e ad entità od organismi. Inoltre, è vietato a persone ed entità nell’UE di mettere a disposizione fondi dei soggetti inseriti nell’elenco.

È stato già attivato? 

Esempi concreti del nuovo regime per le violazioni dei diritti umani sono, ad esempio, le sanzioni imposte dall’UE – per la prima volta, nel marzo 2021 – nei confronti di 4 cittadini russi, ritenuti responsabili di aver svolto un ruolo attivo nell’arresto arbitrario, nel processo e nella condanna di Alexei Navalny, così come nella repressione sistematica delle proteste pacifiche legate al trattamento illegale riservatogli in Russia.

Allo stesso modo, le medesime sanzioni del regime globale sono state applicate – come già commentato – a funzionari ed entità cinesi, ritenute responsabili della repressione e dell’impiego tramite lavoro forzato della minoranza etnica uigura nello Xinjiangin Cina.

Nondimeno, un ulteriore esempio recente consiste nell’imposizione di misure restrittive nei confronti di 78 persone e 8 entità bielorusse, in seguito all’escalation di gravi violazioni dei diritti umani in Bielorussia e della repressione violenta della società civile, dell’opposizione democratica e dei giornalisti, oltre all’atterraggio forzato di un volo Ryanair a Minsk nel maggio 2021.

In tutti questi casi, le sanzioni sono state adottate nei confronti di individui ed entità – non degli Stati di nazionalità dei presenti responsabili (Russia, Cina o Bielorussia) – e consistono nel divieto di viaggio, nel congelamento dei beni e nel divieto a persone ed entità dell’UE di mettere, sia direttamente che indirettamente, fondi a disposizione dei soggetti inseriti nell’elenco.

Per di più, nel caso bielorusso, queste stesse misure sono state rafforzate, introducendo un divieto di sorvolo dello spazio aereo dell’UE e di accesso agli aeroporti dell’UE da parte di vettori bielorussi di ogni tipo.

E gli strumenti di contrasto delle violazioni già esistenti?

L’UE dispone già di una serie di strumenti per contrastare le violazioni e gli abusi dei diritti umani, in particolare in politica estera e di sicurezza comune (PESC), quali il dialogo politico, la rottura delle relazioni diplomatiche, i partenariati multilaterali e le sanzioni (misure restrittive) geografiche.

Importante sembra essere il fatto che il nuovo regime globale non sostituisce gli strumenti già esistenti, in particolare i regimi europei di sanzioni geografiche che si concentrano su Paesi specifici, ma li integra, consentendo all’UE di perseguire con maggiore flessibilità violazioni ed abusi dei diritti umani in tutto il mondo, indipendentemente dal luogo in cui si verificano, proprio perché sono prese – in senso lato – ad personam.

Perché questo regime globale è importante? 

Il regime globale di sanzioni in materia di diritti umani rappresenta un’iniziativa storica, testimone della volontà dell’UE di rafforzare il suo ruolo nel promuovere e tutelare il rispetto dei diritti umani e di contrastare le loro gravi violazioni ed abusi nel mondo.

I diritti umani rappresentano, infatti, uno dei valori fondamentali dell’Unione e della sua politica estera, di cui – negli ultimi anni – si è fatta paladina, in un processo di revisione delle proprie priorità attraverso il quale, da un lato, cerca di non guardare esclusivamente ai profitti economici e, dall’altro, di dare maggiore valore ai propri principi costituenti.

L’importanza di tale regime, innanzitutto, sembra risiedere nel fatto che le misure adottabili sono individuali e si applicano solo ai responsabili delle violazioni elencate nel regolamento.

Se le misure restrittive vengono adottate, si potrebbe dire, ad personam, un’auspicabile conseguenza consiste nel ridurre al minimo i rischi di conseguenze indesiderate per la popolazione civile. Tanto è vero che il regime comprende solo misure individuali, come il divieto di viaggio, il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione risorse economiche, che non dovrebbero ostacolare, ad esempio, la fornitura di aiuti umanitari o l’assistenza medica di cui, invece, beneficiano l’intera popolazione di un Paese.

In prospettiva, il nuovo quadro europeo dovrebbe svolgere la funzione di deterrente dal commettere violazioni dei diritti umani, pur di non vedersi pregiudicata la possibilità, in particolare, di intraprendere relazioni d’amicizia e commerciali nel territorio dell’UE.

In estremo, se lo si considerasse un mero strumento deterrente, si potrebbe ipotizzare che l’UE voglia separare i conflitti geopolitici, relativi al mancato rispetto dei valori di cui si fa promotrice, dagli interessi economici: da un lato, rivendica la propria posizione di difensore dei diritti umani – adottando un regime sanzionatorio globale pensato per chi viola i diritti umani – e, dall’altro, porta avanti i propri interessi puramente economici con i diversi Stati, non pregiudicati da tali sanzioni.

Latest from EUROPA